RECLAMI

Presentazione di un reclamo

Non sei soddisfatto di una polizza o di un servizio assicurativo? Puoi presentare un RECLAMO.

Il contraente di polizza, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno la possibilità di inoltrare per iscritto un reclamo alla Compagnia di assicurazione, al Broker o all’IVASS – Organo di Vigilanza di settore.

A chi inviare il reclamo?

Se hai una controversia irrisolta sulla polizza o problemi con il tuo assicuratore, puoi inviare un reclamo direttamente alla Compagnia interessata oppure al tuo consulente assicuratore.

Traverso Brokers di Ass.ni S.r.l. informa la Clientela di avere affidato la responsabilità di gestione dei reclami al proprio Responsabile Assicurativo, Costantino Traverso, al quale è possibile inoltrare il reclamo scritto mediante:

e-mail : reclami@traversoassicurazioni.it

PEC : costantino.traversoassicurazioni@pec.it

Posta : Via XX Settembre 31/10 – 16121 Genova (GE)

Telefax : +39 010 562832

Ogni Compagnia di assicurazione, inoltre, ha un Ufficio Reclami tenuto ad esaminare e valutare le lamentele della propria clientela. E’ possibile contattare l’Impresa interessata o inviare il reclamo scritto consultando l’elenco degli Uffici reclami disponibile sul sito www.ivass.it nell’area “Per i Consumatori” all’interno della sezione “Reclami”.

In caso di rapporti di collaborazione tra intermediari, il reclamo è gestito dall’intermediario che ha il rapporto diretto con l’Impresa di assicurazione, detto intermediario collocatore.

Nei casi in cui l’intermediario collocatore non sia Traverso Brokers di Ass.ni S.r.l., fatto salvo il diritto del Contraente di inviare copia anche a quest’ultimo, il reclamo deve essere trasmesso all’intermediario collocatore, i cui riferimenti sono indicati nella documentazione precontrattuale o possono essere richiesti ai nostri uffici

La risposta dell’Intermediario/Compagnia deve essere fornita entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

 

Chi può presentare un reclamo?

 

Possono presentare reclamo il contraente, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione o il danneggiato e le associazioni riconosciute dei consumatori.

Quando presentare reclamo all’IVASS – Organo di Vigilanza

Se entro 45 giorni non si riceve risposta dalla Compagnia o dal Broker oppure se non si è soddisfatti della risposta fornita dall’Impresa di assicurazione.

Il reclamo all’IVASS deve contenere una lamentela circostanziata del comportamento che si ritiene irregolare o scorretto dell’Impresa di assicurazione.

Per la presentazione del reclamo è stato predisposto un modulo, scaricabile dal sito internet dell’IVASS (https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf), da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione dello stesso.

A conclusione dell’istruttoria, l’IVASS comunica l’esito della propria attività entro il termine massimo di 90 giorni dall’acquisizione degli elementi necessari alla valutazione.

Come presentare reclamo all’IVASS?

È possibile presentare il reclamo all’IVASS tramite:

  • e-mail alla casella di posta elettronica certificata: consumatore@pec.ivass.it (eventuali allegati dovranno essere inviati esclusivamente in formato pdf e la dimensione del messaggio PEC – allegati compresi – deve essere contenuta entro i 5 MB).
  • fax (06.42133206)
  • posta ordinaria.

Perché utilizzare un Modulo per trasmettere il reclamo?

L’uso del modulo consentirà di presentare un reclamo in modo guidato fornendo informazioni chiare ed esaurienti che faciliteranno la trattazione del reclamo stesso da parte dell’IVASS e dell’impresa, a cui il modulo viene trasmesso.

Scaricare il facsimile di reclamo all’impresa dal sito internet: www.ivass.it

Gli elementi essenziali del Reclamo:

  • dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale – se disponibile anche indirizzo PEC – eventuale recapito telefonico);
  • indicazione dell’impresa di assicurazione di cui si lamenta l’operato;
  • chiara e sintetica descrizione del motivo di lamentela;
  • copia dell’eventuale reclamo già trasmesso all’intermediario broker e dell’eventuale risposta ricevuta e di eventuali altri documenti utili alla trattazione del caso.

Importante: si raccomanda di evitare l’invio di documentazione non necessaria per l’istruttoria. La documentazione medica (cartelle cliniche, certificati medici, etc) e il materiale fotografico non sono documenti necessari.

Cosa fare in caso di controversia per eventi accaduti all’estero

 

In caso di controversia per eventi accaduti all’estero con un’impresa di assicurazione che ha sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea, è possibile provare a risolvere la questione in via stragiudiziale, attivando la procedura c.d. FIN-NET, creata appositamente in Europa per la risoluzione delle liti transfrontaliere.

Per attivare la rete FIN-NET bisogna rivolgersi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all’Ivass, che provvederà a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

A chi rivolgersi se la controversia non si risolve?

Per la risoluzione delle controversie è possibile rivolgersi anche ai sistemi alternativi o a quelli convenzionali previsti dalla normativa.

Sistemi alternativi (con l’ausilio e l’assistenza di avvocati):

  • La mediazione

Ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia.

  • La negoziazione assistita.

L’art. 3, co. 1, D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (L. n. 162/2014) prevede – quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria – l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto. La procedura ha inizio con l’invito del difensore della parte che intende agire all’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati.

Sistemi convenzionali:

  • La perizia contrattuale

Le parti del rapporto di assicurazione possono conferire ad una o più persone l’incarico di compiere un accertamento di natura tecnica (che non comprende il potere di risolvere la controversia). La perizia è uno strumento adottato per quantificare l’ammontare dell’indennità dovuta dall’assicuratore al danneggiato.

  • La conciliazione paritetica

Le controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell’offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate nei siti www.ivass.it alla Sezione “Per il Consumatore” e www.ania.it alla Sezione “Consumatori”.

  • L’arbitrato

Ove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di assicurazione, in caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, la decisione può essere demandata ad un arbitro. La designazione dell’arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.